ART. 33
Rimborso e compensazione
(nota 18)

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono chiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura di legge, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. Si fa rinvio all'art. 11 del presente regolamento per le ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al rimborso del canone.
3. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al canone di occupazione, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
4. Il soggetto occupante può richiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, l'Ufficio, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
5. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 del C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza con il debito la prescrizione non era maturata.