NOTA 18 SULL'ART. 33

Il testo precedente - fino al 31/12/2010 - era il seguente:

1. L'amministrazione comunale provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito.
2. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate o di omissione di versamento, in alternativa all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente articolo, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese o frazione di mese con un minimo di € 51,65 ovvero di € 103,29, rispettivamente per ritardato od omesso versamento. (nota **)
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al 1° comma.
4. La riscossione coattiva del canone e degli interessi di mora, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446:
· Con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, se affidata ai Concessionari della riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988
· Mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ente Locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52.

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