NOTA (**) sulla NOTA 18 DELL'ART. 33

Si riporta il testo precedente del comma 2:
" In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a quindici giorni".

 

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