ART. 34
Omesso o parziale pagamento del canone
(nota 19)

1. In caso di omesso pagamento del canone dovuto o anche di una sola rata di esso, dopo 90 giorni dal previsto termine di scadenza, il trasgressore dovrà pagare, oltre all'ammontare del canone dovuto, la maggiorazione, a titolo sanzionatorio, pari al 100% del canone dovuto, oltre all'ammontare degli interessi in ragione annua pari a quello legale.
2. In caso di tardivo pagamento del canone dovuto, il trasgressore dovrà pagare, a titolo sanzionatorio, oltre all'ammontare del canone dovuto, la maggiorazione di seguito descritta, oltre agli interessi in ragione annua pari a quello legale:
a) per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 10%
b) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 30%
c) per ritardato pagamento fino a 90 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 50%
3. La riscossione coattiva della somma non pagata è effettuata o mediante iscrizione a ruolo oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e può essere svolta direttamente da parte del Comune oppure affidata a soggetti terzi iscritti nell'albo di cui all'art. 53, 1° comma, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi locali