ART. 35
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione del Comune sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

  • difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione
  • che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della concessione o della autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o della autorizzazione stessa.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee e, in questo caso, l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva comporta, per il trasgressore, l'obbligo di corrispondere:
a) un'indennità pari al canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% ( trenta per cento )
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) e il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.
5. In tutti gli altri casi di violazione delle norme previste dal presente regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.