ART. 32
Canone per le occupazioni temporanee
(nota 17)


1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque entro la fine dell'occupazione stessa.
2. Per le occupazioni temporanee, con posteggio assegnato, effettuate in occasione del mercato settimanale, il pagamento del canone può essere effettuato o in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata oppure in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre dell'anno di riferimento, senza applicazione di interessi, qualora l'importo dovuto sia pari o superiore a euro 258,00.
3. In caso di subentro nella concessione del posteggio al mercato, il canone è dovuto dalla data di inizio dell'occupazione, come rilevata dalla SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) presentata dall'interessato all'ufficio competente del Comune. Qualora sussistano accordi fra le parti e su richiesta delle stesse, l'ufficio imputa al subentrante l'eventuale eccedenza del canone versato dal cedente.