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1. Il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare e per la prima annualità di riferimento, deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle considerate al comma seguente, qualora l’importo del canone da pagare sia pari o superiore a euro 258,00, è possibile corrispondere il canone in quattro rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma 1. (nota 16)
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