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Il testo dell'art. 31 sino alla data del 31/12/2010 era il seguente:
Art. 31
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione; per le annualità successive, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante:
· Versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Schio
· Versamento sul c/c postale intestato al Comune di Schio - Servizio di Tesoreria
2. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, rispettando le modalità indicate al punto precedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone , per essere considerato anticipato, deve effettuarsi entro il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'occupazione stessa. Qualora non sia richiesto il pagamento anticipato, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione previsto nell'autorizzazione.
4. Per le sole occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera versato in via anticipata il canone corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
5. Per importi superiori a € 258,00, il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre.
6. Per le sole occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera pagato in via anticipata anche il canone versato entro le scadenze di cui al comma precedente. In caso di versamento in ritardo anche di una sola rata, non è applicabile la riduzione del 50 per cento e il canone è dovuto per l'intero importo complessivo.
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