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1. Il servizio di liquidazione, accertamento
e riscossione del canone, ove il Comune lo ritenga più conveniente
sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante:
· Associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24,
25, 26 e 28 della Legge 8.06.1990 n. 142;
· Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.
22, comma 3, lettera c), della Legge 8.06.1990 n. 142;
· Affidamento con modalità di legge a società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della citata Legge n.
142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo
di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
· Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai concessionari
di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1998 n. 446.
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