NOTA 17 SULL'ART. 32

Il testo precedente - fino al 31/12/2010 - era il seguente:

Art. 32
Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano, ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista dal presente articolo, permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione/autorizzazione, si intendono abusive a tutti gli effetti.
3. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, e validamente notificata al concessionario, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo a quelle abusive.
4. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è soggetto al pagamento di una indennità pari al canone previsto per le occupazioni temporanee o permanenti della medesima natura, maggiorato del 30 per cento.
5. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
· Sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità e la stessa aumentata del 50 per cento in caso di occupazioni effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione
· Sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità maggiorata del 50 per cento e il doppio della stessa in caso di occupazioni abusive effettuate senza il rilascio di alcun atto di concessione/autorizzazione.
6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.
7. In tutti gli altri casi di violazione delle norme previste dal presente Regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo.
8. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
9. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 7, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.(nota*)

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