NOTA (*) sulla NOTA 17 DELL'ART. 32

Si riporta il testo precedente dei commi 6,7 e 8:

  • Comma 6: Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha constatato l'abuso.
  • Comma 7: L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilita dall'art.. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
  • Comma 8: In caso di occupazione abusiva realizza ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restndo l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.

 

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