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Si riporta il testo precedente dei commi 6,7 e 8:
- Comma 6: Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà
di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente
comma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre
1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo
della Polizia Municipale che ha constatato l'abuso.
- Comma 7: L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5, non pregiudica
l'irrogazione di quelle stabilita dall'art.. 20, commi 4 e 5 del Nuovo
Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- Comma 8: In caso di occupazione abusiva realizza ovvero utilizzata
da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui
ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restndo l'esercizio
del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.
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all'art. 32
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