- Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
- Oggetto di annullamento possono essere non solo i tipici atti di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ma anche tutti gli altri atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali, ad esempio, il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
- Il funzionario competente è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo o anche in pendenza di giudizio, nei casi di:
- Errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo
- Evidente errore logico o di calcolo
- Errore sul presupposto di imposta
- Doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva
- Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- Sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'Ufficio.
- Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la Pubblica Amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
- La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del funzionario competente di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia ad emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo.
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