- Nel potere di annullamento e di revoca è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
- La definitività dell'atto non consente l'esercizio del potere di sospensione degli effetti dell'atto illegittimo o infondato.
- Nell'ipotesi in cui si provveda alla sospensione degli effetti di un atto oggetto di contenzioso, quando cioè il giudizio è ancora pendente, la sospensione degli effetti dell'atto stesso viene meno con la pubblicazione della sentenza.
- Qualora la sospensione dell'atto venga disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale e quindi in pendenza del giudizio o in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, gli effetti della sospensione cessano con la notificazione di un nuovo atto impositivo che può essere impugnato assieme al primo, qualora questo sia stato modificato o confermato.
- L'emissione di un provvedimento di conferma o modifica del precedente, comporta che i termini di impugnazione decorrano dalla notificazione di quest'ultimo.
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