ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 21 - L'esercizio dell'autotutela
  1. Spetta al funzionario responsabile della gestione dei tributi, competente all'emanazione e sottoscrizione dell'atto, il potere di procedere all'annullamento dell'atto stesso in via di autotutela.
  2. Il potere di autotutela viene esercitato con l'osservanza delle stesse forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
  3. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto ad iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione, in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
  4. Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come pure in caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere data comunicazione:
    · al contribuente
    · all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso
  5. Il provvedimento deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento