- Spetta al funzionario responsabile della gestione dei tributi, competente all'emanazione e sottoscrizione dell'atto, il potere di procedere all'annullamento dell'atto stesso in via di autotutela.
- Il potere di autotutela viene esercitato con l'osservanza delle stesse forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
- Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto ad iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione, in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
- Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come pure in caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere data comunicazione:
· al contribuente
· all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso
- Il provvedimento deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento
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