ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 20 - L'autotutela
  1. Il Comune di Schio applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela, nel rispetto e in applicazione dei principi stabiliti e disciplinati:
    · Dal D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287
    · Dall'art. 2/quater della Legge 30 novembre 1994 n. 656
    · Dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n. 37
    · Dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28
    · Dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212
  2. Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'Amministrazione comunale può rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente e obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
  3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.
    L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di evitare un contenzioso inutile e oneroso.
  4. Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.