- Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, l'Ufficio può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente data in modo esplicito o per effetto del silenzio/assenso.
- Qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, l'Ufficio è legittimato a recuperare, in applicazione del principio interpretativo affermato nella risposta rettificativa e disatteso dal contribuente, le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni.
- Qualora invece il contribuente abbia già posto in essere il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza ovvero, in mancanza di risposta, a quella dal medesimo prospettata nell'istanza, nessuna pretesa può essere avanzata dall'Ufficio, né per eventuali maggiori imposte né per le sanzioni. Eventuali atti amministrativi emessi in difformità dalla prima risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio/assenso, sono nulli.
- Qualora il contribuente abbia omesso di specificare, nell'istanza di interpello, in modo chiaro e univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare secondo quanto disposto dal precedente art. 3, 5° comma e qualora l'Ufficio notifichi la soluzione interpretativa oltre il termine di cui al precedente art. 4, 1° comma, e nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto in essere il comportamento o dato comunque attuazione alle norme oggetto di interpello, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.
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