REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 12 - Atti a titolo esecutivo
Negli atti emessi per la riscossione coattiva dei tributi, quindi aventi efficacia esecutiva, deve essere indicato il riferimento all'avviso di accertamento o di liquidazione di cui l'atto coattivo costituisce esecuzione.
Sono nulli gli atti esecutivi emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o di liquidazione.