- Gli atti di liquidazione e di accertamento, nonché ogni altro provvedimento di contenuto tributario e, in particolare, i provvedimenti di rigetto della richiesta di rimborso o di benefici fiscali, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale o che l'atto cui si fa riferimento sia già stato portato alla conoscenza della generalità dei contribuenti nelle forme espressamente previste dalla legge.
- Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
§ L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, il responsabile dell'attività istruttoria e il responsabile del procedimento
§ L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela
§ Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili
|