ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 19 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
  1. L'accertamento definito con adesione:
    · Non è soggetto ad impugnazione
    · Non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio
    · Non rileva ai fini extratributari.
  2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascuno dei tributi indicati nel comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento, qualora:
    · La definizione abbia riguardato un accertamento parziale
    · Sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.