- A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.
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