ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 - Conclusione negativa del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
  1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'art.14, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
  2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art.8 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
  4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.