- Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, qualora l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.
- In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art.16, comma 2, e deve essere redatto e sottoscritto negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al richiamato art. 16, comma 3, del presente regolamento.
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