- Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
- Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
a) Gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione
b) La motivazione della definizione
c) Le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi
d) Le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente chieda di effettuare in modo rateale il versamento delle somme dovute, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.
- La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.
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