ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione
  1. Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
  2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
    a) Gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione
    b) La motivazione della definizione
    c) Le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi
    d) Le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente chieda di effettuare in modo rateale il versamento delle somme dovute, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.
  3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.