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SCADENZA |
La denucia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune deve essere presentata all'Ufficio Tarsu e Cosap entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione.
Il contribuente è tenuto a presentare denuncia di cessazione qualora non occupi o non detenga più i locali oggetto di tassazione. Ciò determina il diritto all'abbuono del tributo dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
ART. 21 del Regolamento - Denuce
ART. 22 del Regolamento - Inizio, Variazione e Cessazione dell'occupazione e detenzione