Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 21
DENUNCE

1. I soggetti indicati all'art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'art. 70 del citato Decreto Legislativo.

2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.

3. L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

6. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, ed il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

 




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