Comune di Schio Ufficio TARSU e COSAP
- TASSA RIFIUTI -
Via Pasini n. 45 - Piano Primo

Data Ultimo Aggiornamento

18/12/2008

ART. 22
INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Alla denuncia di occupazione (denuncia originaria ) è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggiore ammontare della tassa.

2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata, la quale costituisce a favore del contribuente il diritto all'abbuono del tributo. Alla denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 17 - 1° e 2° comma - del presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

 




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