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Art. 45 - Sanzioni amministrative

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  1. Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
  2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II, della Legge 24.12.1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
  3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D. Lgs. n. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni all'installazione degli impianti si applica la sanzione da      Euro 103 a Euro       1.032. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
  4. Gli organi addetti al controllo e alla vigilanza di cui al comma 1°, diffidano l'interessato a provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari mediante lo stesso verbale di cui al comma precedente, entro il termine massimo di 15 giorni. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A. R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D. P. R. 28.01.1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
  5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al 3° comma il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti artt. 43 e 44.
  6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

     

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