- Il comune è tenuto
a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico
e dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate,
richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
- Per le violazioni delle
disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I,
sezione I e II, della Legge 24.12.1981 n. 689, salvo quanto espressamente
stabilito dai commi successivi.
- Per la violazione delle
norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D. Lgs. n.
507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni all'installazione
degli impianti si applica la sanzione da Euro 103
a Euro 1.032. Il verbale con riportati gli estremi
delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli
interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- Gli organi addetti al controllo
e alla vigilanza di cui al comma 1°, diffidano l'interessato a provvedere
alla rimozione degli impianti pubblicitari mediante lo stesso verbale
di cui al comma precedente, entro il termine massimo di 15 giorni. Nel
caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi
entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando
ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso
con avviso notificato a mezzo raccomandata A. R. Se il rimborso non
è effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale
intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero
coattivo del credito con le modalità di cui al D. P. R. 28.01.1988
n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
- Indipendentemente dalla
procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione
di cui al 3° comma il Comune, o il Concessionario del servizio,
può effettuare l'immediata copertura della pubblicità
abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre
la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento
d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione
abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle
soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti artt.
43 e 44.
- I mezzi pubblicitari esposti
abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a
garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia
dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza
è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono
chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme
come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa,
di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
- I proventi delle sanzioni
amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune. Sono
dallo stesso destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio
pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica
facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed
alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano
generale degli impianti di cui all'art. 13.
|