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Art. 46 - Giurisdizione tributaria

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  1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione Tributaria provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
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