- Sulle somme dovute e non
corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità
e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse
si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre
compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute
esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
- Per le somme dovute a qualsiasi
titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data
di pagamento dallo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo
stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli
interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente
comma.
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