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Art. 43- Sanzioni tributarie

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  1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta e del diritto dovuti, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.
  2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta e del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
  3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte di un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
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