- Per l'omessa, tardiva od
infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente
Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre
al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari
all'ammontare dell'imposta e del diritto dovuti, in conformità
a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.
- Per l'omesso o tardivo
pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto
è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui
al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta e del
diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- Le soprattasse di cui ai
precedenti commi sono ridotte di un quarto se la dichiarazione è
prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i 30 giorni dalla data
in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà
se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
|