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Art. 42 - Diritto - esenzioni

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  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
    A. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
    B. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
    C. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
    D. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
    E. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
    F. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
    G. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  2. Per i manifesti di cui alla lettera A. si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi stradali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
  3. Per i manifesti di cui alla lettera F. il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
  4. Per L'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera G. il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
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