- Sono esenti dal diritto
sulle pubbliche affissioni:
A. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali
del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del
proprio territorio;
B. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
C. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia
di tributi;
D. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica
sicurezza;
E. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
F. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
G. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati.
- Per i manifesti di cui
alla lettera A. si fa riferimento alle attività e funzioni proprie
che il Comune esercita secondo le Leggi stradali e regionali, le norme
statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità
la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità,
ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Per i manifesti di cui
alla lettera F. il soggetto che richiede l'affissione gratuita è
tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per
effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- Per L'affissione gratuita
dei manifesti di cui alla lettera G. il soggetto richiedente deve allegare
alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono
gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
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