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Art. 41 - Tariffa - riduzioni

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  1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

    A. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione del successivo art. 42;
    B. per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
    C. per i manifesti relativi all'attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
    D. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
    E. per gli annunci mortuari.

  2. La riduzione della tariffa si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.

  3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 del precedente art. 39.

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