- La tariffa del diritto
per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
A. per i manifesti riguardanti
in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione del successivo
art. 42;
B. per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni
altro Ente che non abbia scopo di lucro;
C. per i manifesti relativi all'attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti
pubblici territoriali;
D. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi,
spettacoli viaggianti e di beneficenza;
E. per gli annunci mortuari.
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La riduzione della tariffa
si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative
di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune
con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni
altro Ente che non abbia scopo di lucro.
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Le riduzioni non sono
cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito
per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 del precedente
art. 39.
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