<<< art. precedente

Art. 40 - Tariffa - applicazione e misura

>>> art. successivo

  1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato
  2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto va corrisposto.
  3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 2° comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
  4. Per le commissioni inferiori ai 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%
  5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più 12 fogli è maggiorato del 100%.
  6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
  7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi10 giorni.
  8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 %.
Torna al sommario degli articoli