- Il diritto sulle pubbliche
affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione,
in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del
quale esso viene effettuato
- Il diritto è comprensivo
dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri
mezzi affissi e per i quali il diritto va corrisposto.
- Il diritto sulle pubbliche
affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a
cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 2°
comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93, distintamente per i primi
10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- Per le commissioni inferiori
ai 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato
del 50%
- Per i manifesti costituiti
da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli
costituiti da più 12 fogli è maggiorato del 100%.
- Le maggiorazioni del diritto,
a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano
sulla tariffa base.
- Le eventuali aggiunte ai
manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto
corrispondente alla tariffa prevista per i primi10 giorni.
- Qualora il committente
richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi
da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 %.
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