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Art. 39 - Criteri e modalità
per l'espletamento del servizio

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  1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.
  2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
  3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 38.
  4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzati, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
  5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza prestabilita.
  6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto.
  7. La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
  8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
  9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
  10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
  11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
  12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
  13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 ( euro 25 ), per commissione. Qualora la gestione del servizio venga affidata in concessione, nel capitolato d'oneri di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 507/93, la predetta maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario medesimo.
  14. Nell'Ufficio Comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

    A. le tariffe del servizio;
    B. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
    C. il registro cronologico delle commissioni.

  15. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche il diritto sulle pubbliche affissioni.
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