- I manifesti devono essere
fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, a cura
del committente, almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione
deve avere inizio.
- Oltre alle copie da affiggere
dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più,
da conservare per documentazione del servizio.
- Le affissioni devono essere
effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della
commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente
art. 38.
- La durata dell'affissione
decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo.
Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale
mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzati, con l'indicazione
dei quantitativi affissi.
- Su ogni manifesto affisso
viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza
prestabilita.
- Il ritardo nell'effettuazione
delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è
considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo
è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio
Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto.
- La mancanza di spazi disponibile
deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni
dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale
si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- Nei casi di cui ai commi
6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso
da inviarsi all'Ufficio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle
comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione
non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale
provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni
dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione
del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di
questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione
dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il
cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- Nel caso in cui la disponibilità
degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di
manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a
quella richiesta, l'Ufficio Comunale provvede ad avvertire il committente
per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione
non viene annullata, l'Ufficio Comunale provvede all'affissione nei
termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro
30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.
I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio
per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che
ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione,
con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai
diritti eccedenti.
- In tutti i casi in cui
compete al committente il rimborso parziale o totale del diritto sulle
affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può
autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo
dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta
il rimborso.
- Il Comune ha l'obbligo
di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati
e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire,
deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo,
a sua disposizione, i relativi spazi.
- I manifesti pervenuti per
l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione
dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente
entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero
senz'altro avviso.
- Per le affissioni richieste
per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei
giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto,
con un minimo di L. 50.000 ( euro 25 ), per commissione. Qualora la
gestione del servizio venga affidata in concessione, nel capitolato
d'oneri di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 507/93, la predetta maggiorazione
può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario medesimo.
- Nell'Ufficio Comunale devono
essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque
ne faccia richiesta:
A. le tariffe del servizio;
B. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione
delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
C. il registro cronologico delle commissioni.
- Le disposizioni previste
dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità
si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo,
anche il diritto sulle pubbliche affissioni.
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