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Art. 38 - Affissioni, prenotazioni,
registro cronologico

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  1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale, preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.
  2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenute tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
  3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
  4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto.
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