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Art. 37- Finalità

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  1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
  2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/93, richiamati nei successivi artt. 41 e 42 del presente Regolamento.
  3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al presente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la coscienza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente all'esercizio dei suoi diritti.
  4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
  5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente dal Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera B. del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
  6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette di cui all'art. 15, comma 3, lettera C., del presente Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma 3° del precedente art. 29.
  7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario Responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 15 del presente Regolamento. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
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