- Il Comune a mezzo del servizio
delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti
a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale
idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista
dall'art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio
di attività commerciali.
- I manifesti aventi finalità
istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche
sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione
è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli
artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/93, richiamati nei successivi artt. 41
e 42 del presente Regolamento.
- La collocazione degli impianti
destinati alle affissioni di cui al presente comma deve essere particolarmente
idonea per assicurare ai cittadini la coscienza di tutte le informazioni
relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione
consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente
all'esercizio dei suoi diritti.
- I manifesti che diffondono
messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono
quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi
o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- I manifesti di natura commerciale
la cui affissione viene richiesta direttamente dal Comune sono dallo
stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera B.
del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
- I manifesti di natura commerciale
da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione
di affissioni dirette di cui all'art. 15, comma 3, lettera C., del presente
Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità
ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art.
12 del D. Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla
superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità
di cui al comma 3° del precedente art. 29.
- Verificandosi perduranti
eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e,
contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati
nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario Responsabile,
può disporre la temporanea deroga, per non più di tre
mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 15 del presente
Regolamento. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze
e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario
Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli
spazi.
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