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Art. 36 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni

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  1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
    A. la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;
    B. gli avvisi al pubblico:
    1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
    2. riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
    3. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato.
    C. la pubblicità, all'interno sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
    D. la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    E. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relative esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
    F. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
    G. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli Enti pubblici territoriali;
    H. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
  2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

  3. L'esenzione dall'imposta prevista alla lettera G. del precedente 1° comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

  4. I soggetti di cui alla lettera H. del 1° comma devono presentare in visione all'Ufficio Comunale idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

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