- Sono esenti dall'imposta
sulla pubblicità:
A. la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività
esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle
insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali
suddetti purché siano attinenti alle attività in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;
B. gli avvisi al pubblico:
1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove
queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attività svolta;
2. riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
3. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato.
C. la pubblicità, all'interno sulle facciate esterne o sulla
recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle
rappresentazioni in programma nei locali predetti;
D. la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e
alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate delle edicole,
nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la
vendita;
E. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi
di trasporto pubblico di ogni genere, relative esclusivamente all'attività
esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle
esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di
viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative
alle modalità di effettuazione del servizio;
F. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche
e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
G. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato
e degli Enti pubblici territoriali;
H. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di Legge o di Regolamento, di dimensioni non superiori
a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano
espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
-
Ai fini dell'esenzione
dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata
è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica
sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle
imprese presso la Camera di Commercio.
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L'esenzione dall'imposta
prevista alla lettera G. del precedente 1° comma compete agli
Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito
della loro circoscrizione.
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I soggetti di cui alla
lettera H. del 1° comma devono presentare in visione all'Ufficio
Comunale idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso
dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.
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