- La tariffa dell'imposta
sulla pubblicità è ridotta alla metà:
A. per la pubblicità
avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere B.
e C. del 3° comma dell'art. 19 del presente Regolamento, effettuata
dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non
abbia scopo di lucro;
B. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocino o la partecipazioni di Enti
Pubblici Territoriali;
C. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
-
Alla pubblicità
realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti
e alle manifestazioni di cui al 1° comma, anche l'indicazione
di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione
della manifestazione stesse, si applica la riduzione prevista dal
presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate
a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art.
19, 3° comma, lettera A. del presente Regolamento, si applica
la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
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