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Art. 35 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

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  1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

    A. per la pubblicità avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere B. e C. del 3° comma dell'art. 19 del presente Regolamento, effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
    B. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocino o la partecipazioni di Enti Pubblici Territoriali;
    C. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

  2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al 1° comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, 3° comma, lettera A. del presente Regolamento, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

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