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Art. 34 - Pubblicità varia

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  1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

    1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, del primo comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi 2° e 7° del presente Regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;

    1.2. da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dell'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507/93;

    1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. 507/93;

    1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestini od altro materiale pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art, 15 del D. Lgs. 507/93;

    1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93.

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