La tariffa dell'imposta
per la pubblicità effettuata:
1.1. con striscioni od
altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per
ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni
o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, del
primo comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93. La superficie soggetta
ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.
21, commi 2° e 7° del presente Regolamento. Non si applicano
maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;
1.2. da aeromobili sul
territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun
aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura
stabilita per la classe del Comune dell'art. 15, secondo comma, del
D. Lgs. n. 507/93;
1.3. con palloni frenati
e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla
metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.
15, secondo comma, del D. Lgs. 507/93;
1.4. in forma ambulante,
mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestini od altro
materiale pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata
nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita,
per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art, 15 del D. Lgs.
507/93;
1.5. a mezzo di amplificatori
e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e
per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe
del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93.