- L'imposta per la pubblicità
con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.
9, 5° comma del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti
al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe
del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n 507/1993, per
ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie
adibita alla proiezione.
- Quando la pubblicità
suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo,
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente
comma.
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