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Art. 33 - Pubblicità con proiezioni

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  1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, 5° comma del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
  2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
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