- L'imposta per la pubblicità
effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e altri mezzi compresi
nelle tipologie previste dal regolamento si applica, indipendentemente
dal numero di dei messaggi, secondo la tariffa , per la classe di appartenenza
del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/93, per
anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui all'art. 21.
- Per la pubblicità
che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
- L'imposta per la pubblicità
di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa,
si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
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