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Art. 32 - Pubblicità con pannelli luminosi

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  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal regolamento si applica, indipendentemente dal numero di dei messaggi, secondo la tariffa , per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
  3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
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