- L'imposta per la pubblicità
effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa
o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per l'anno
solare:
al Comune ove ha la sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla
data del 1° g gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione i i veicoli suddetti;
secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità
all'art. 13, comma t terzo, del D. lgs. n. 507/93.
- Per i veicoli di cui al
precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata
la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- Non è dovuta l'imposta
per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio,
della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa, purché
tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna
iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- L'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione ed esibita
a richiesta degli agenti autorizzati.
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