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Art. 31 - Pubblicità ordinaria con veicoli di proprietà dell'impresa

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  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per l'anno solare:
    al Comune ove ha la sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
    ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° g gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i i veicoli suddetti;
    secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma t terzo, del D. lgs. n. 507/93.
  2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
  3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
  4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
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