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Art. 30 - Pubblicità ordinaria con veicoli

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  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma 3, lettera A. del Regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art.13 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
  2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal 4° comma dell'art. 29, quando le dimensioni della stesse sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
  3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
  4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa
  5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascun dei comuni cui ha inizio e fine la corsa.
  6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
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