- L'imposta per la pubblicità
ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie
previste dall'art. 9, comma 3, lettera A. del Regolamento, si applica
secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma
dell'art.13 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato
di superficie determinata con le modalità di cui al precedente
art. 21.
- Per la pubblicità
effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite
dal 4° comma dell'art. 29, quando le dimensioni della stesse sono
comprese nelle superfici da tale norma previste.
- Qualora la pubblicità
è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa
è maggiorata del 100 per cento.
- Per i veicoli adibiti ad
uso pubblico l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei
comuni in cui ha inizio e fine la corsa
- Per i veicoli adibiti a
servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà
a ciascun dei comuni cui ha inizio e fine la corsa.
- Per i veicoli adibiti ad
uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario
del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
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