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Art. 29 - Pubblicità ordinaria

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  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilità, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto, determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
    A. compresa fra mq. 5,5 e. mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
    B. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 21 - comma 10.
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