- L'imposta per la pubblicità
ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, del regolamento,
si applica, secondo la tariffa stabilità, per la classe del Comune,
con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato
di superficie determinato con le modalità di cui al precedente
art. 21.
- Per la pubblicità
che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
- Per la pubblicità
effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti
e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta
di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie
di ciascun impianto, determinata in conformità all'art. 21, nella
misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione.
- Per la pubblicità
di cui ai commi precedenti che ha superficie:
A. compresa fra mq. 5,5 e. mq 8,5, la tariffa dell'imposta è
maggiorata del 50 per cento;
B. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata
del 100 per cento.
- Qualora la pubblicità
di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata,
la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
- Le maggiorazioni d'imposta
si applicano con le modalità previste dall'art. 21 - comma 10.
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