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Art. 28 - Tariffe

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  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento, per l'attuazione del predetto decreto, in particolare:

    A. con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
    B. con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
    C. con le norme di cui al presente capo.

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