- L'imposta sulla pubblicità
è determinata in base alla superficie della minima figura piana
geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario,
indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
- L'imposta per i mezzi polifacciali
è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità.
- Le iscrizioni pubblicitarie,
espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria,
sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale
della figura piana minima in cui sono complesse.
- L'imposta per i mezzi pubblicitari
aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie
complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico
nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- Le superfici inferiori
ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato
e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- L'imposta non si applica
per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Agli effetti del calcolo
della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico
contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo,
purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di
continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro
insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati
come unico mezzo pubblicitario.
- La pubblicità ordinaria
effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle
vetrine e porte di ingresso od all'interno di locali pubblici od aperti
al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento
dell'imposta, mediante apposizione di timbro che evidenzia la data di
scadenza dell'esposizione e la categoria di appartenenza dei luoghi
ove è consentita l'apposizione.
- L'imposta sulla pubblicità
relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati,
è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto,
calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni
impianto.
- Le maggiorazioni d'imposta
e qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili,
- L'imposta per le fattispecie
pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13 ,14 commi 1 e
3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507 è dovuta per l'anno solare
di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specifico
nelle relative disposizioni.
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