- Ottenuta l'autorizzazione
prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il soggetto passivo
dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto
a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella
quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. (il relativo modello
di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione
degli interessati).
- La dichiarazione deve essere
presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità che
comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità
effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune
di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi,
tranne il caso in cui si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati,
con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità
si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato
entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la
presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui gli artt.
12, 13 e 14 commi 1°, 2° e 3° del D. Lgs. 507/93 (pubblicità
ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità
effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata
in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è
stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo
giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
|