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Art. 22 - Dichiarazione

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  1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. (il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati).
  2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
  3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, tranne il caso in cui si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
  4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui gli artt. 12, 13 e 14 commi 1°, 2° e 3° del D. Lgs. 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
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