<<< art. precedente

Art. 20 - Soggetto passivo

>>> art. successivo

  1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
  2. E' obbligatorio solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
  3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
  4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolo del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
Torna al sommario degli articoli