- Il soggetto passivo tenuto
al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale,
è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso
il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
- E' obbligatorio solidamente
al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce
i servizi oggetto della pubblicità.
- Il titolare del mezzo pubblicitario
di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo
della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni
della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è
notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi
confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta,
accessori e spese.
- Nel caso in cui non sia
possibile individuare il titolo del mezzo pubblicitario, installato
senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi
confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di
accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato
al 2° comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti
le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
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