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Art. 19 - Presupposto dell'imposta

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  1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile in tali luoghi.
  2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni anche se solo in momenti determinati e con l'osservazione delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso.
  3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

    A. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
    B. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
    C. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

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