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Art. 18bis - Categoria delle località

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  1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale e ordinaria, in relazione alla loro importanza , agli effetti dell'applicazione:
    dell'imposta sulla pubblicità;
    del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
  2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
  3. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
  4. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al provvedimento n. 35 del 25.02.1994, esecutivo a sensi di Legge, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la predetta classificazione del territorio comunale. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale n. 893 del 30.6.1993 esecutiva ai sensi di legge.
  5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 15 del presente Regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.
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