- Le
località del territorio del Comune, che è classificato
nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale e ordinaria,
in relazione alla loro importanza , agli effetti dell'applicazione:
dell'imposta sulla pubblicità;
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
commerciali.
- Nella categoria speciale
è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta
e del diritto del 150 per cento.
- La Giunta comunale, entro
il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della
maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per
l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale
stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua
ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
- Le località del
territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate
nell'elenco allegato al provvedimento n. 35 del 25.02.1994, esecutivo
a sensi di Legge, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la
predetta classificazione del territorio comunale. La loro superficie
complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del
"centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale
n. 893 del 30.6.1993 esecutiva ai sensi di legge.
- La superficie degli impianti
per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non
è superiore alla metà di quella complessiva stabilita
dall'art. 15 del presente Regolamento e verrà mantenuta entro
tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.
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